Whistleblowing

In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 è stato emanato il d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

Il decreto si applica ai soggetti del settore pubblico e del settore privato.

Con particolare riferimento a quest’ultimo settore, la normativa estende l’ambito di applicazione agli enti che hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati o, anche sotto tale limite, agli enti che si occupano dei cd. Settori sensibili (servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell’ambiente) e a quelli che adottano modelli di organizzazione e gestione ai sensi del decreto legislativo 231/2001.

Cosa si può segnalare

Comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:

Al momento della segnalazione o della denuncia all’autorità giudiziaria, la persona segnalante o denunciante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate o denunciate siano vere e rientrino nell’ambito della normativa.

Cosa non può essere oggetto di segnalazione

Il legislatore specifica ciò che non può essere oggetto di segnalazione: in particolare, sono escluse dalla disciplina del whistleblowing le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante, attinenti esclusivamente ai suoi rapporti individuali di lavoro e/o ai rapporti con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Chi può segnalare

Per tali soggetti la tutela si applica anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico riconducibile al contesto lavorativo.

Protezione dell’identità e tutela della riservatezza del segnalante

Protezione dalle ritorsioni

Come segnalare

I canali di segnalazione previsti dalla normativa sono diversi:

L’utilizzo dei canali interni/esterno/divulgazione pubblica sopra rappresentati per segnalare le violazioni varia a seconda che si tratti del settore pubblico o privato. Inoltre è prevista una diversificazione nell’ambito dello stesso settore privato, rispetto a ciò che si può segnalare e con quali canali.

Il legislatore riconosce infatti ai soggetti del settore pubblico la possibilità di segnalare ogni tipologia di violazione attraverso tutti i canali attivabili: i soggetti del settore privato dispongono, invece, di poteri e di canali di segnalazione più limitati.

Scelta del canale di segnalazione. Il canale di segnalazione interno

Con riferimento alla scrivente, i segnalanti sono tenuti ad utilizzare il canale di segnalazione interno al fine di segnalare esclusivamente condotte illecite rilevanti per la disciplina 231 o le violazioni del Modello Organizzativo 231 e del Codice Etico della scrivente.

Servizi Confindustria Varese mette a disposizione del segnalante una Piattaforma on line sicura, raggiungibile all’indirizzo https://univa.segnalazioni.info/#/.

Le segnalazioni così ricevute saranno gestite da un Comitato interno di Confindustria Varese, appositamente costituito, composto da personale specificamente autorizzato ai sensi della normativa applicabile ed istruito sul funzionamento del sistema di whistleblowing implementato.

Per informazioni sul trattamento dei dati personali si rinvia all’informativa privacy dedicata.

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